Articolo 1206 del Codice Civile

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L' art. 1206 del Codice Civile è rubricato “Condizioni".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinchè il debitore possa adempiere l'obbligazione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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