Articolo 1217 del Codice Civile

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L' art. 1217 del Codice Civile è rubricato “Obbligazioni di fare".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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