Articolo 1218 del Codice Civile

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L' art. 1218 del Codice Civile è rubricato “Responsabilità del debitore".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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