Articolo 1220 del Codice Civile

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L' art. 1220 del Codice Civile è rubricato “Offerta non formale".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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