Articolo 1221 del Codice Civile

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L' art. 1221 del Codice Civile è rubricato “Effetti della mora sul rischio".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.

In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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