Articolo 1225 del Codice Civile

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L' art. 1225 del Codice Civile è rubricato “Prevedibilità del danno".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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