Articolo 1226 del Codice Civile

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L' art. 1226 del Codice Civile è rubricato “Valutazione equitativa del danno".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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