Articolo 1227 del Codice Civile

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L' art. 1227 del Codice Civile è rubricato “Concorso del fatto colposo del creditore".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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