Articolo 1229 del Codice Civile

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L' art. 1229 del Codice Civile è rubricato “Clausole di esonero da responsabilità".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave.

È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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