Articolo 1230 del Codice Civile

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L' art. 1230 del Codice Civile è rubricato “Novazione oggettiva".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.

La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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