Articolo 1233 del Codice Civile

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L' art. 1233 del Codice Civile è rubricato “Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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