Articolo 1234 del Codice Civile

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L' art. 1234 del Codice Civile è rubricato “Inefficacia della novazione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La novazione è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria.

Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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