Articolo 1235 del Codice Civile

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L' art. 1235 del Codice Civile è rubricato “Novazione soggettiva".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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