Articolo 1236 del Codice Civile

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L' art. 1236 del Codice Civile è rubricato “Dichiarazione di remissione del debito".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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