L' art. 1237 del Codice Civile è rubricato “Restituzioni volontaria del titolo".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.
Se il titolo del credito è in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.
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