Articolo 1238 del Codice Civile

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L' art. 1238 del Codice Civile è rubricato “Rinunzia alle garanzie".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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