Articolo 1239 del Codice Civile

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L' art. 1239 del Codice Civile è rubricato “Fideiussori".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.

La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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