Articolo 1241 del Codice Civile

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L' art. 1241 del Codice Civile è rubricato “Estinzione per compensazione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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