L' art. 1242 del Codice Civile è rubricato “Effetti della compensazione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio.
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.
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