L' art. 1257 del Codice Civile è rubricato “Smarrimento di cosa determinate".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento.
In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.
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