Articolo 1257 del Codice Civile

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L' art. 1257 del Codice Civile è rubricato “Smarrimento di cosa determinate".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento.

In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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