Articolo 1258 del Codice Civile

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L' art. 1258 del Codice Civile è rubricato “Impossibilità parziale".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile.

La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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