Articolo 1276 del Codice Civile

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L' art. 1276 del Codice Civile è rubricato “Invalidità della nuova obbligazione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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