Articolo 1277 del Codice Civile

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L' art. 1277 del Codice Civile è rubricato “Debito di somma di danaro".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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