Articolo 1278 del Codice Civile

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L' art. 1277 del Codice Civile è rubricato “Debito di somma di monete non aventi corso legale".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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