Articolo 1287 del Codice Civile

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L' art. 1287 del Codice Civile è rubricato “Decadenza dalla facoltà di scelta".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.

Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.

Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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