Articolo 1288 del Codice Civile

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L' art. 1288 del Codice Civile è rubricato “Impossibilità di una delle prestazioni".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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