Articolo 1293 del Codice Civile

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L' art. 1293 del Codice Civile è rubricato “Modalità varie dei singoli rapporti".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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