L' art. 1294 del Codice Civile è rubricato “Solidarietà tra condebitori".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.