Articolo 1308 del Codice Civile

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L' art. 1308 del Codice Civile è rubricato “Costituzione in mora".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'art. 1310.

La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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