Articolo 1309 del Codice Civile

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L' art. 1309 del Codice Civile è rubricato “Riconoscimento del debito".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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