Articolo 1312 del Codice Civile

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L' art. 1312 del Codice Civile è rubricato “Pagamento separato dei frutti o degli interessi".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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