Articolo 1313 del Codice Civile

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L' art. 1313 del Codice Civile è rubricato “Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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