Articolo 1314 del Codice Civile

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L' art. 1314 del Codice Civile è rubricato “Obbligazioni divisibili".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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