Articolo 1315 del Codice Civile

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L' art. 1315 del Codice Civile è rubricato “Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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