Articolo 1316 del Codice Civile

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L' art. 1316 del Codice Civile è rubricato “Obbligazioni indivisibili".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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