Articolo 1327 del Codice Civile

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L' art. 1327 del Codice Civile è rubricato “Esecuzione prima della risposta dell'accettante".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.

L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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