Articolo 1328 del Codice Civile

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L' art. 1328 del Codice Civile è rubricato “Revoca della proposta e dell'accettazione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La proposta può essere revocata finchè il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.

L'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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