Articolo 1333 del Codice Civile

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L' art. 1333 del Codice Civile è rubricato “Contratto con obbligazioni del solo proponente".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.

Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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