Articolo 1334 del Codice Civile

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L' art. 1334 del Codice Civile è rubricato “Efficacia degli atti unilaterali".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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