Articolo 1335 del Codice Civile

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L' art. 1335 del Codice Civile è rubricato “Presunzione di conoscenza".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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