Articolo 2827 del Codice Civile

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L' art. 2827 del Codice Civile è rubricato “Luogo dell'iscrizione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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