Articolo 2828 del Codice Civile

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L' art. 2828 del Codice Civile è rubricato “Immobili su cui può iscriversi l'ipoteca giudiziale".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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