L' art. 2835 del Codice Civile è rubricato “Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.
Se non è stata ancora pagata l'imposta di registro, si osservano le disposizioni dell'art. 2669.
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.