Articolo 2836 del Codice Civile

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L' art. 2836 del Codice Civile è rubricato “Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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