Articolo 2850 del Codice Civile

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L' art. 2850 del Codice Civile è rubricato “Formalità per la rinnovazione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, in cui si dichiari che s'intende rinnovare l'iscrizione originaria.

In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'art. 2840.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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