Articolo 2851 del Codice Civile

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L' art. 2851del Codice Civile è rubricato “Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'art. 2839, se queste risultano dai registri medesimi.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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