Articolo 2852 del Codice Civile

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L' art. 2852 del Codice Civile è rubricato “Grado dell'ipoteca".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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