Articolo 2853 del Codice Civile

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L' art. 2853 del Codice Civile è rubricato “Richieste contemporanee d'iscrizione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il numero d'ordine delle iscrizioni determina il loro grado.

Nondimeno, se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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