Articolo 2882 del Codice Civile

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L' art. 2882 del Codice Civile è rubricato “Formalità per la cancellazione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore.

Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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