Articolo 2883 del Codice Civile

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L' art. 2883 del Codice Civile è rubricato “Capacità per consentire la cancellazione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Chi non ha la capacità richiesta per liberare il debitore non può consentire la cancellazione dell'iscrizione, se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione.

Il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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